LA PUBBLICITÀ ON LINE INGANNEVOLE E LA TRUFFA AGGRAVATA DALL’ABUSO DELLA MINORATA DIFESA di Francesca Pace

by Lilibeth

La truffa è, ad oggi, una delle fattispecie penali più tristemente diffuse e redditizie, a tal punto da essere qualificata come un grave fenomeno sociale prima che frequentissimo evento penale.

Il delitto, collocato nel codice penale tra quelli contro il patrimonio, rientra nella macro area dei reati di “cooperazione con la vittima”, in quanto è essenziale per la sua consumazione l’agire di questa, la cui fiducia e volontà sono state carpite fraudolentemente.

Strumenti a tal fine sono i cosiddetti “artifizi” e “raggiri”, idonei ad alterare la realtà esterna e la percezione che di questa ha la vittima.

Proprio la grande poliedricità di questi ultimi, identificati dal codice soltanto in ragione degli effetti prodotti e non anche della loro natura intrinseca, ha fatto sì che la truffa potesse adattarsi al mutare del costume culturale e sociale, assumendo nuove forme e modalità esecutive.

La truffa più attuale, oltre che in preoccupante espansione, è quella che si consuma in àmbito commerciale, specie mediante il ricorso a campagne pubblicitarie menzognere ed ingannevoli.

È tuttavia molto difficile, in tale contesto, identificare i tratti distintivi del reato in modo da differenziarlo da quelle fattispecie che, seppure ad esso similari, godono di rilevanza in àmbito esclusivamente civile. Il discrimen ancora una volta è da ricercarsi nell’idoneità dello strumento pubblicitario ad ingannare il consumatore al punto tale da spingerlo a porre in essere atti di disposizione del proprio patrimonio che si risolvono, tuttavia, nel mero ed esclusivo depauperamento della propria sfera patrimoniale[i].

L’attività ingannatoria mediante lo strumento pubblicitario è resa ancora più agevole dagli ormai mutati rapporti commerciali, caratterizzati sempre di più dalla contrattazione di massa, con conseguente spersonalizzazione delle trattative. Lo stesso consumatore medio ha assunto la posizione di soggetto debole di un rapporto che lo vede controparte di grandi distributori fisicamente inesistenti. Inoltre, l’enorme capacità degli strumenti pubblicitari, veicolati attraverso mezzi di comunicazione di massa, di ingannare un numero imprecisato di destinatari ha reso questa particolare forma di truffa un vero e proprio fenomeno di costume, lesivo non solo delle singole sfere patrimoniali coinvolte, ma anche dei più generali princìpi di tutela della collettività.

Il problema si acuisce ulteriormente nel momento in cui la stessa attività pubblicitaria ed i successivi acquisti vengono veicolati attraverso la rete digitale (internet).

La pubblicità digitale è, difatti, un mercato in netta espansione, in ragione del sempre maggior numero di investimenti da parte degli inserzionisti. Ciò è dovuto, di certo, al comune se non ormai quasi sistematico ricorso all’acquisto di prodotti di consumo mediante piattaforme telematiche, alle quali si accede comunemente proprio attraverso le inserzioni pubblicitarie, presenti sulle note pagine di informazione, cultura e social network[ii].

La crescita degli investimenti determina, quale effetto-domino, una sempre maggiore complessità delle catene di intermediazione, con moltiplicazione dei fornitori tecnici e allungamento della distanza tra editori e produttori di contenuti pubblicitari digitali, con inevitabile maggiore difficoltà di tracciamento delle reali somme coinvolte.

Ciò rende il sistema drammaticamente favorevole al proliferare delle frodi digitali, a discapito dei consumatori e degli stessi inserzionisti.

Il fenomeno è ormai tristemente noto, ed è destinato a crescere: nel 2016 la WFA (World Federation of Advertisers) nella guida Compendium of ad fraud knowledge for media investors, stimava che nell’ormai vicino 2025 la frode avrebbe rappresentato quasi il 30% del mercato totale della pubblicità digitale.

Il nuovo volto dei truffatori è quello degli hacker e del crimine organizzato, che sfrutta illecitamente e a proprio vantaggio l’universo digitale, costantemente in crescita. Le frodi nella pubblicità digitale hanno infatti un impatto finanziario elevatissimo, compreso tra il 30 % ed il 40 % degli investimenti globali nei media e nella pubblicità. È stato rilevato, inoltre, già nel 2016, un imponente sistema di frode eretto da hacker russi idoneo a generare somme giornaliere pari anche a cinque milioni di dollari[iii].

Per far fronte a questo preoccupante scenario e fornire un idoneo grado di tutela ai consumatori truffati, la Commissione Europea ha attivato un sito traducibile in 22 lingue diverse il cui accesso è strumentale a fornire gli strumenti più idonei al contrasto e alla prevenzione di episodi di truffa perpetrati attraverso le inserzioni pubblicitarie on line.

Esso rappresenta il risultato di un lungo percorso evolutivo, partito dalle richieste avanzate dal Parlamento europeo affinché si applicassero misure di contrasto più severe ed incisive e dai report stilati dalle istituzioni italiane, che tracciano un evidente fenomeno di truffa perpetrata nel mercato virtuale mediante l’abuso della buona fede e della ingenuità dei compratori.

È necessario che, dinanzi al preoccupante impatto che la pubblicità esercita sulla psiche e la volontà dei consumatori, le istituzioni europee introducano direttive apposite tanto a smascherare le truffe quanto a prevenire tale fenomeno mediante una corretta campagna informativa[iv]. Secondo Philippe Juvin, membro del Parlamento Europeo fino al 2019, l’Europa dovrebbe operarsi per fornire ai consumatori gli strumenti per sviluppare un proprio “atteggiamento critico riguardo la qualità dei contenuti on line”. Ciò dovrebbe avvenire innanzitutto introducendo negli spot on line la dicitura “informazione pubblicitaria”, così come è già presente per le inserzioni televisive.

Allo stato attuale, l’Unione Europea ha stilato una “lista nera” in cui ha incluso molteplici casi di abuso e truffa perpetrati mediante la falsa e fuorviante pubblicità. Per quanto riguarda i rimedi posti a tutela del consumatore leso, invece, oltre alle canoniche vie fornite dal diritto penale, ogni cittadino può chiedere anche l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, denunciando i casi di pubblicità ingannevole o le pratiche commerciali scorrette con possibilità, per i casi di maggiore gravità, di sospendere in via d’urgenza la pubblicità ritenuta ingannevole e veicolo di attività illecita[v].

A livello giurisprudenziale, si rileva la crescente applicazione dell’art. 640 comma secondo n. 2 bis c.p. nei casi in cui i rapporti tra reo e vittima restino “a distanza”, segnatamente quando il primo si avvale dei vantaggi costituiti dall’ambiente digitale.

E numerose sono state, negli ultimi anni, le pronunce della Suprema Corte di Cassazione, che ha riconosciuto come anche nelle truffe on line possa sussistere l’aggravante della minorata difesa, in ragione delle peculiari circostanze di luogo e tempo, note all’autore del reato e che decide di sfruttarle a suo favore.

In tali circostanze, si ritiene che la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, aggravata dal fatto che solitamente sia propensa a pagare in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determini una posizione di maggior favore per quest’ultimo, consentendogli di celare la propria identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta illecita.

Tali circostanze, tuttavia, seppur comuni a tutti gli episodi di truffa on line, non sono comunque idonee a giustificare una generalizzata ed indifferenziata applicazione dell’aggravante, in quanto rimane imprescindibile la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete[vi].

Una recente pronuncia della Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato come la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p., richiamata dall’art. 640 comma secondo n. 2 stesso codice, sia pacificamente configurabile soltanto nell’ipotesi in cui la compravendita dei beni sia avvenuta interamente on line, poiché in tal caso la distanza tra compratore e venditore è tale da porre il primo in una situazione di maggiore vulnerabilità. Laddove, al contrario, la trattativa prenda avvio attraverso l’ostensione del prodotto su piattaforme web, per poi proseguire con contatti telefonici e successivo incontro tra le parti contraenti, non può ritenersi che il compratore versi in una situazione di debolezza assimilabile a quella di cui sopra, con la conseguenza che non potrà ritenersi sussistente l’aggravante della minorata difesa[vii].

Ricerche:

https://www.diritto.it/truffa-contrattuale-tutela-del-consumatore/.

https://www.corecomlazio.it/chi-siamo/rassegna-web/685-pubblicit-ingannevole-la-ue-interviene-contro-le-pratiche-commerciali-scorrette-sul-web-attivato-un-sito-speciale-per-evitare-le-truffe.html.

https://www.agcm.it/servizi/segnala-on-line.

https://www.eulerian.com/it/blog/info/frode-marketing-digitale.

https://canestrinilex.com/risorse/minorata-difesa-e-truffa-online-cass-4004518. https://studiolegaleramelli.it/2021/02/26/compravendita-online-e-truffa-non-sussiste-laggravante-della-minorata-difesa-laddove-la-trattativa-abbia-avuto-inizio-sulla-piattaforma-web-per-poi-proseguire-mediante-contatti-telefonici-s/


 

NOTE:

[i] V. https://www.diritto.it/truffa-contrattuale-tutela-del-consumatore/.

[ii] Cfr. https://www.laleggepertutti.it/195494_pubblicita-online-ingannevole-come-scoprirla.

[iii] V. https://www.eulerian.com/it/blog/info/frode-marketing-digitale.

[iv] V. https://www.corecomlazio.it/chi-siamo/rassegna-web/685-pubblicit-ingannevole-la-ue-interviene-contro-le-pratiche-commerciali-scorrette-sul-web-attivato-un-sito-speciale-per-evitare-le-truffe.html.

[v] V. https://www.agcm.it/servizi/segnala-on-line.

[vi] Dato proveniente da https://canestrinilex.com/risorse/minorata-difesa-e-truffa-online-cass-4004518.

[vii] V. Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 28070 (in Cass. pen. 2022, 4, 1472, con nota di P. Cipolla, Sulla rilevanza della negligenza della vittima, nella truffa aggravata dalla minorata difesa. Ritorno al principio vigilantibus iura succurunt?): «In tema di truffa on line, è configurabile l’aggravante della minorata difesa, con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione dell’aggravante in relazione alla vendita di un’autovettura, attraverso un portale dedicato, ad un cittadino olandese che, corrisposto il prezzo senza prima visionarla, non ne aveva conseguito la consegna, rilevando come le modalità telematiche della vendita non avevano avvantaggiato l’imputato, atteso che lo stesso aveva fornito la propria reale identità ed il bene era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe.)».

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