LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO CULTURALE di Cristina Zannotti

by Lilibeth

Il legislatore italiano prosegue nell’opera di adeguamento ed implementazione della tutela offerta dal diritto penale nei confronti di beni fondamentali, in una chiave prospettica totalmente nuova. In tale contesto, con la legge 9 marzo 2022, n. 22, entrata in vigore il 23 marzo scorso, è stato introdotto nel libro II del codice penale un nuovo titolo (VIII-bis), portante l’indicazione «Dei delitti contro il patrimonio culturale»[i].

La nuova disciplina delle aggressioni al patrimonio culturale costituisce il risultato della ratifica, avvenuta con la legge 21 gennaio 2022, n. 6, da parte del legislatore, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, sottoscritta a Nicosia il 19 maggio 2017 ed entrata in vigore a livello internazionale il 1° aprile 2022.

La novella legislativa si presenta particolarmente opportuna, in quanto interviene in un settore, quale quello dei beni culturali e paesaggistici, che certo non era caratterizzato da una disciplina organica ed efficace, ma che costituiva il risultato di quell’inesorabile, generale tendenza alla decodificazione, che ha costituito la cifra individualizzante dell’attività di legislazione dell’ultimo quarto del secolo appena trascorso[ii]. Giova a tal proposito rilevare che la materia della tutela dei beni storico-artistici per circa sessant’anni è stata principalmente disciplinata dalla l. 1° giugno 1939, n. 1089, fin quando è entrato in vigore il testo unico delle disposizioni legislative in tema di beni culturali e ambientali (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), da ultimo rimpiazzato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, meglio conosciuto come Codice dei beni culturali e del paesaggio (CBC). In tale strumento normativo si trovano tutte le norme che disciplinano la materia specifica, unitamente ad alcune norme penali, prevalentemente sanzionatorie della violazione di obblighi previsti dal medesimo codice. Le violazioni più gravi, quali il furto di opere d’arte, il danneggiamento di beni paesaggistici o la ricettazione di beni culturali erano invece punite adattando le principali norme in materia di tutela del patrimonio presenti nel codice penale.

La nuova disciplina introdotta dalla citata l. n. 22/2022 ha dato vita pertanto ad un sistema di tutela penale diverso, più adeguato alle moderne esigenze di tutela, nel quale le ipotesi di reato mantenute all’interno del CBC concernono principalmente ipotesi contravvenzionali, consistenti in condotte di realizzazione di opere senza autorizzazioni amministrative quali, ad esempio, demolizione o rimozione di opere su beni culturali (art. 169) o realizzazione di opere su beni paesaggistici senza autorizzazione (art. 181), oppure di interventi di inosservanza delle prescrizioni ministeriali (art. 172). Invece nel codice penale sono state concentrate tutte le ipotesi delittuose più gravi, configurandole in forma specifica, raggruppandole in un nuovo titolo.

In tal modo la disciplina attuale si attesta su due diversi livelli di tutela: un primo livello di norme penali-amministrative, volte a dotare di sanzione tutta una serie di comportamenti collaterali, orientati verso la violazione delle prescrizioni amministrative per una corretta gestione dei beni culturali e paesaggistici; un secondo livello di tutela, garantito da ipotesi delittuose, dotate di previsioni sanzionatorie inequivocabilmente severe, volte alla tutela dei beni dalle aggressioni più dannose (e frequenti). Completa la tutela un inevitabile ‘ritocco’, oramai consueto in tutti gli interventi legislativi di nuovo conio di origine sovranazionale, anche al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità delle persone giuridiche, il quale nei nuovi artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies vede ora le nuove fattispecie introdotte nel titolo VIII bis del libro secondo del codice penale (ad eccezione di quelle di impiego di beni culturali provenienti da delitto e autoriciclaggio di beni culturali) qualificate come reati-presupposto per generare una responsabilità amministrativa dell’ente nel cui interesse o vantaggio vengono poste in essere le condotte criminose.

L’introduzione di un nuovo titolo all’interno del libro II del codice penale rappresenta un’altra tappa del processo di ri-codificazione, intrapreso nel 2018 a séguito dell’introduzione della regola-principio dell’art. 3 bis c.p.[iii]

Mancando nell’impianto originario del codice una disciplina di settore dedicata alla tutela del patrimonio artistico culturale, ad eccezione delle originarie figure contravvenzionali previste agli artt. 733 e 734 c.p., e tenendo conto che la Costituzione all’art. 9 comma secondo colloca “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” tra i suoi princìpi fondamentali, l’introduzione dei nuovi delitti costituenti il titolo VIII bis del libro II rappresenta un passaggio fondamentale nell’attuazione della riserva di codice e nel riordino, in chiave costituzionale, della tutela del patrimonio artistico-culturale. L’aver concentrato i delitti contro il patrimonio culturale in una specifica partizione del codice, attribuendo loro una valenza ed una visibilità specifiche risponde anche ad una funzione lato sensu culturale e di indirizzo, nel senso che rende conoscibili in modo chiaro e senza equivoci le norme poste a tutela di beni di rilievo costituzionale, contribuendo a razionalizzare e realizzare pienamente i princìpi di legalità-determinatezza.

Uno sguardo alle nuove fattispecie introdotte dalla l. n. 22/2022 nel titolo VIII bis del libro II permette di scorgere le diverse direzioni verso le quali si è mosso il legislatore della riforma.

Un elemento comune, che caratterizza tutte le nuove ipotesi criminose, è dato dal livello complessivamente elevato delle sanzioni, ben al di sopra delle ipotesi comuni. Sono tutti delitti puniti d’ufficio e, con riferimento all’unica ipotesi contravvenzionale introdotta (art. 707 bis, possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli), alla pena dell’arresto prevista in misura pari alle contravvenzioni preesistenti è stata aggiunta anche la pena dell’ammenda: elemento che denota la caratterizzazione della criminalità avente ad oggetto i beni culturali quale manifestazione della più generale ‘criminalità del profitto’.

Una prima direzione è quella della tutela attraverso una specifica riformulazione delle principali figure di reato contro il patrimonio che finora venivano utilizzate anche per punire le condotte aventi ad oggetto materiale i beni appartenenti al patrimonio culturale. In particolare, sono stati debitamente riscritti i reati di furto (art. 518 bis), appropriazione indebita (art. 518 ter), ricettazione (art. 518 quater), impiego (art. 518 quinquies), riciclaggio (art. 518 sexies) e autoriciclaggio (art. 518 septies) di beni culturali, facendone ipotesi specifiche di aggressione o messa in circolazione di tali beni.

Di particolare interesse è la norma in tema di furto di beni culturali, articolata come norma a più fattispecie: al primo comma sono previste due distinte ipotesi, la prima concernente la semplice sottrazione di un bene culturale appartenente genericamente ad altri (che possono essere privati o pubblica amministrazione) e che pertanto è atta a ricomprendere tutti i furti di beni qualificati come beni culturali mobili; la seconda riguardante i cc.dd. furti archeologici, consistenti nell’impossessamento di beni rinvenuti nei fondali marini o nel sottosuolo e perciò appartenenti allo Stato[iv]. In tale ultima ipotesi viene presa in considerazione la sola condotta di impossessamento (e non anche quella di sottrazione), in quanto, trattandosi di beni appartenenti per legge allo Stato, manca una concreta situazione detentiva reale da parte di un precedente proprietario. Al secondo comma invece sono previste circostanze aggravanti speciali ad effetto speciale nel caso in cui ricorrano una o più delle circostanze di cui all’art. 625 c.p. oppure se il furto è commesso da chi fosse titolare di una concessione di ricerca, debitamente ottenuta ai sensi dell’art. 89 CBC.

L’altra ipotesi criminosa che merita di essere esaminata è quella di ricettazione di beni culturali: è risaputo che nel settore dei beni culturali la maggior parte dei reati viene consumata o perché vi è qualcuno che ambisce, in virtù di un anomalo concetto di collezione, ad entrare in possesso di un determinato bene o comunque perché vi è una fervida attività commerciale illecita, spesso di caratura internazionale, gestita da pseudo mercanti d’arte privi di scrupoli, ma che mirano nella maggior parte dei casi a conseguire un profitto. Di conseguenza, la ricettazione (ma anche l’impiego, il riciclaggio e l’autoriciclaggio) rappresentano le ipotesi di reato più ricorrenti nella pratica: con riferimento a tali ipotesi criminose il legislatore ha mantenuto la previsione delle medesime condotte degli omologhi reati comuni previsti al titolo XIII, nell’àmbito dei delitti contro il patrimonio.

La seconda direzione è quella che concerne la circolazione illecita dei beni culturali e comprende i delitti di violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies), importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies) e di uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies). Si tratta di norme finalizzate a colpire le movimentazioni illecite dei beni culturali, sia all’interno, sia da e verso l’estero[v]. Per quanto riguarda la prima delle ipotesi citate, deve rilevarsi come la stessa non rappresenti altro se non la riproduzione di quanto era previsto dall’art. 173 CBC; mentre è importante sottolineare la centralità del reato di importazione illecita di beni culturali di cui all’art. 518 decies. Il delitto in questione costituisce infatti un novum nell’ordinamento italiano ed è il frutto dell’adempimento ad uno degli obblighi di criminalizzazione contenuti nella Convenzione di Nicosia. Giova infatti sottolineare che prima dell’entrata in vigore della novella l’importazione illecita dall’estero di beni culturali poteva essere punita soltanto facendo un ricorso surrettizio alle norme in tema di contrabbando, che però com’è noto sono finalizzate alla tutela di beni giuridici di diverso stampo (interessi finanziari dell’UE) rispetto al patrimonio culturale dell’umanità[vi].

La terza direzione nella quale si articola la legge n. 22/2022 è invece quella che accomuna entro un’unica tutela sia i beni culturali, sia quelli paesaggistici, punendo in una prima norma le condotte di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito degli stessi (art. 518 duodecies) e punendo in un’altra norma la devastazione e il saccheggio degli stessi (art. 518 terdecies).

Quest’ultima ipotesi costituisce il reato punito più gravemente tra tutti quelli introdotti con la legge in questione. Viceversa, il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, imbrattamento e uso illecito dei beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies) costituisce, alla pari del furto, l’altra norma simbolo della novella legislativa in commento, in quanto – oltre ad essere emblematica di una tutela forte ed effettiva – contribuisce a superare le difficoltà interpretative che si erano create in precedenza. Particolarmente interessante è la previsione delle singole condotte incriminate: nel primo comma alle modalità che già erano presenti nell’originario art. 635 c.p. (distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili) è stata aggiunta quella di rendere “non fruibili” beni culturali o paesaggistici. In questo modo il legislatore ha introdotto una nuova tipologia di danno, che si collega perfettamente all’oggetto materiale ed alla capacità dello stesso di trasmettere cultura[vii]: in altri termini, non è più punibile soltanto la lesione (nel senso fisico di ‘frattura’ materiale) di un bene culturale, ma diviene punibile anche la compromissione del bene, nel senso di rendere lo stesso privo di quel significato, di quella capacità che costituisce l’essenza stessa della culturalità del bene. Altra innovazione interessante è che il danneggiamento può riguardare anche beni propri: si tratta, come è stato correttamente rilevato[viii], di un’ulteriore sottolineatura della solidità della tutela offerta dalla norma, in quanto la previsione del danneggiamento di un bene culturale proprio evidenzia che il legislatore prende in considerazione il valore intrinseco del bene, indipendentemente dall’appartenenza. In altri termini, non si punisce nella prospettiva che il danneggiamento provochi una deminutio patrimonii, ma si punisce perché anche il danneggiamento di un bene culturale di proprietà dell’autore del fatto incide comunque sul valore e significato culturale del bene, che viene fruito da tutti. Il secondo comma prevede invece condotte meno gravi, quali quelle di deturpazione o imbrattamento, ma soprattutto include anche l’uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Tale ultima condotta – che era già punita, ancorché in modo meno severo, dall’art. 170 CBC – configura un reato di pericolo, in quanto non sempre un uso illecito di un bene determina un danno; ma non può dubitarsi che, in un’ottica di massima tutela dei beni in oggetto, l’uso illecito di un bene, quale, ad es., un’area archeologica o un prato in alta montagna che vengono adibiti a parcheggio per auto in occasione di una manifestazione, determina una deviazione rispetto al fine di godimento da parte di tutti, che è insito in ogni bene di tipo culturale o paesaggistico.

L’ultima direzione verso la quale si è mosso il legislatore della riforma è infine quella dei reati contro la fede pubblica, che sono stati riformulati per rafforzare la tutela dei beni culturali. In questo senso deve essere rilevato il delitto di falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies) e quello di contraffazione di opere d’arte (art. 518 quaterdecies). Quanto alla prima ipotesi, non può non osservarsi che si tratta di una riedizione del reato di falsità in scrittura privata, originariamente previsto all’art. 485 c.p., abrogato dall’art. 1 d.lgs. n. 7/2016. La norma in questione ora punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni chiunque forma, o si limita a far uso di, una scrittura privata falsa o altera una scrittura vera con lo scopo di far apparire lecita la provenienza di un bene culturale. Muta quindi, rispetto alla figura previgente, l’oggetto della scrittura privata, nel senso che al fine della configurabilità della norma in questione rilevano solo quelle scritture formate da un privato, nelle quali si attesta la liceità della provenienza di un bene culturale.

Diverso è invece il contenuto del delitto di contraffazione di opere d’arte, già previsto dagli artt. 178 e 179 CBC: nonostante la collocazione all’interno del titolo VIII bis del libro II del codice penale, si tratta di una norma che intende tutelare l’interesse alla regolarità e alla trasparenza del mercato dell’arte, oltre alla fede pubblica: si è pertanto di fronte ad un reato plurioffensivo.

La sintetica rassegna delle principali innovazioni apportate dalla legge n. 22/2022 non può concludersi prima di aver sottolineato alcuni aspetti peculiari: in particolare, secondo quanto stabilito dall’art. 518 undevicies, i reati previsti dal titolo VIII bis si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero, a condizione che l’oggetto della condotta sia un bene culturale nazionale. Ancora una volta il legislatore, sul presupposto della frequente transnazionalità dei reati aventi ad oggetto beni culturali, ha fatto proprio il principio c.d. della difesa, stabilendo un’eccezione ai limiti spaziali del diritto penale, affermando la giurisdizione italiana anche se il reato è commesso in tutto o in parte all’estero.


 

NOTE

[i] V., sulla nuova legge, i commenti di G. De Marzo, La nuova disciplina in materia di reati contro il patrimonio culturale, in Foro it. 2022, n. 4, c. 125 ss.; P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis, in www.sistemapenale.it; A. Visconti, La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, in www.lalegislazionepenale.eu.

[ii] Il riferimento, ovviamente, è alla tendenza del legislatore – maturata negli anni ’70 del secolo scorso – ad abbandonare la centralità dello strumento codicistico ed a privilegiare quello della legislazione speciale: per tutti, v. N. Irti, L’età della decodificazione, Giuffrè, Milano 1979, passim; in diritto penale, v. specificamente G. Fiandaca, In tema di rapporti tra codice e legislazione penale complementare, in Dir. pen. proc. 2001, p. 137 ss.

[iii] In generale, sulla riserva di codice, v. M. Donini, La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito, in Leg. pen. 2018, (20.11.2018, approfondimenti), 1-28.

[iv] È opportuno precisare che, secondo l’art. 91 CBC i beni mobili entrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, ex art. 826 secondo comma c.c., a titolo originario, sin dalla loro scoperta.

[v] Sul tema del mercato dei beni culturali, v. A. Massaro, Diritto penale e tutela dei beni culturali: coordinate ricostruttive a partire dall’ordinamento italiano, in AA.VV., Il traffico illecito di beni culturali, Roma 2021, p. 32 ss.

[vi] Così A. Visconti, La repressione, cit.

[vii] Nello stesso senso, G. P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale, cit., p. 25.

[viii] V. G. P. Demuro, op. cit., p. 26.

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