LA LEGGE CROCE DEL 1922: FILOSOFIA ED “ESPERIENZA INTEGRALE” di Fabrizio Campanella

by Lilibeth

Nel mare magnum di un argomento così vasto come quello relativo alla salvaguardia dei beni artistici e culturali e alla tutela del paesaggio, che si era posto in Italia, sul piano normativo, sin dai tempi di Ferdinando II di Borbone nel Regno di Napoli, e quindi ben prima della conclusione del processo unitario nazionale, abbiamo scelto di concentrarci sulla prima legge organica in tal senso che l’allora Ministro della Cultura del governo Nitti, Benedetto Croce, riuscì a far approvare dal Parlamento del Regno nel 1922. Si tratta, più esattamente, della Legge n. 778 dell’11 giugno 1922, “Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 24 giugno.

Il motivo di questa opzione, da parte di chi scrive, è orientato dall’interesse per il contesto e le premesse in cui va inquadrato il provvedimento, ma soprattutto dal tentativo, stimolante, di innestarne la genesi, e di conseguenza la ratio, nel pensiero del grande filosofo.

Occorre in primo luogo precisare che lo stesso Croce, in sede di presentazione del disegno di legge in Senato il 25 settembre 1920, fece riferimento ad alcuni rescritti, assimilati all’epoca al vigente regolamento comunale del capoluogo partenopeo, che già dal Regno delle Due Sicilie imponevano alla proprietà privata la limitazione del diritto del popolo a godere del panorama, ritenuto una “servitù pubblica” di maggior rilievo. La citazione dell’antecedente non era casuale. La proprietà privata, fino a quel momento, era considerata infatti, nell’economia dei principi dello Stato liberale, un valore fondamentale e non negoziabile. Porre un argine alle costruzioni, quand’anche l’attrattiva del luogo ne risultasse inficiata, se non addirittura sacrificata, era considerata un’eresia, e in trent’anni di battaglie parlamentari numerose proposte ispirate a una maggiore sensibilità per il patrimonio storico erano state bocciate.

A farne le spese, caso eclatante nella narrazione di una Roma da poco diventata Capitale dopo Torino e Firenze, fu la splendida Villa Boncompagni Ludovisi, corrispondente all’attuale area tra via Veneto e piazza Fiume, che si estendeva, per oltre trenta ettari, da Porta Salaria a Porta Pinciana. Celebrata per la magnificenza dei suoi edifici, delle sue statue e dei suoi marmi antichi, nonché per la vastità dei suoi giardini, incantò poeti del livello di Goethe, Elliot, Stendhal e D’Annunzio.

Cedendo alle sirene, assai remunerative, della speculazione edilizia, gli ultimi eredi della famiglia, nel 1883, la cedettero alla lottizzazione, e nel 1885 iniziarono i lavori di demolizione per fare spazio ai nuovi quartieri abitativi. Nulla fu salvato dallo scempio, tranne il Casino Dell’Aurora, e una piccola porzione di giardino antistante l’odierna Ambasciata Americana di Palazzo Margherita. Il retro di quest’ultimo, realizzato tra il 1886 e il 1890, ingloba miracolosamente nella sua struttura Palazzo Grande, ossia il primo nucleo dell’originaria Villa, per quel poco che ne rimane.

L’eco della protesta di molti intellettuali e artisti contro tanta devastazione, evidenziata dalla stampa e inasprita, oltretutto, dal rischio incombente che anche alla limitrofa Villa Borghese fosse riservato il medesimo, triste destino, condusse alla creazione di vari comitati per la difesa del verde, tra i quali, appunto, gli “Amici di Villa Borghese”, a cui, oltre a Croce, aderì la scrittrice Grazia Deledda, che nel 1926 sarebbe stata insignita del Premio Nobel per la Letteratura.

Questi accenni sono riferiti per dare un’idea degli antefatti che indussero la politica, dopo decenni di ignavia, ad affrontare finalmente la questione che oggi, in senso lato, definiremmo “ecologica”, invero spinosa e controversa illis temporibus, tenendo conto che i senatori erano eletti in base al censo, oltre che all’istruzione, e che quindi molti di loro erano ricchi possidenti che mal tolleravano, come si diceva, costrizioni o impedimenti all’iniziativa e alla proprietà privata, sia pure in nome del bene collettivo, da parte della cosa pubblica.

Quest’antinomia tra “pubblico” e “privato” viene smussata efficacemente, dal filosofo abruzzese, sul versante concettuale di una dialettica tra le “ragioni del bello” e l’“interesse pratico”, tra tradizione e innovazione, che devono bilanciarsi, tuttavia, accomunando i preesistenti caratteri fisici del territorio, “rappresentazione materiale e visibile della patria”, alla pari considerazione di cui godono le opere spirituali: il quadro, la musica o il libro. L’identificazione di una civiltà viene colta in un tutt’uno inscindibile delle sue peculiari espressioni perché esse ne manifestano l’“anima”, l’irripetibile e inconfondibile sostanza cui attingere per nutrire l’ispirazione di opere e pensieri. Altrettanto inscindibile, ne consegue, è la valorizzazione e protezione delle risorse naturalistiche e architettoniche dalla pari “necessità di sanzioni positive contro ingiustificate e spesso inutili manomissioni”, in linea con le delibere già emanate, nella medesima direzione, da altri Paesi europei. La qaestio, finalmente, assurge al rango di una vera e propria battaglia morale per la difesa della Nazione: ciò che in Germania era sintetizzato col termine heimatschutz.

La legge Croce saprà tradurre questa convinzione, questa sorta di alta coscienza in un “combinato disposto” inteso quale principio giuridico desumibile dalla relazione, dall’applicazione congiunta di soli sette articoli che tuttavia apriranno la strada ad analoghe, successive formulazioni sotto il Fascismo, con Giuseppe Bottai nel biennio 1939-1940, fino all’articolo 9 della nostra Costituzione repubblicana.

Tralasciando momentaneamente i dettagli burocratici dell’iter,ci si limiterà a riportare, confermando quanto detto sin qui, come i beni immobili sottoposti in quel 1922 alla “speciale protezione” dello Stato acquisissero il “notevole interesse pubblico” che gli si attribuiva “a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria”. Si aggiungeva inoltre: “sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche” (art.1). La nozione di “bellezza”, ancora, è la discriminante del valore del “bene”, ma con essa entra in gioco inevitabilmente, dietro la lettera della norma, l’ascendenza di una precisa impostazione che ha orientato e indirizzato l’azione del proponente. E’ l’Estetica, che dal diciottesimo secolo in poi, con Alexander Gottlieb Baumgarten, viene intesa proprio come “dottrina del bello”, ad irrompere in linea di fatto, prima ancora che di diritto, non sulla semplice registrazione di un accadimento che oggi sovviene alla nostra memoria, ma sulla sua interpretazione e valutazione. Nella speculazione crociana, per inciso, ciò corrisponde fedelmente alla differenza tra cronaca e storia, e ci guida a comprendere meglio la portatadelle implicazioni che ci spronano ad approfondire la riflessione.

Si aggiunga poi, rimanendo sempre nell’alveo della visione crociana, la centralità dell’Arte tout court che assurge, addirittura, al rango di una conoscenza attraverso cui si esprime uno dei due livelli di quell’attività teoretica che a sua volta, congiuntamente all’attività pratica, incarna le due “forme fondamentali dello spirito”. Si tratta di altrettanti momenti, nel rapporto dell’essere umano con la realtà, dove il processo immediato dell’intuizione (grado fantastico), che si rivolge alla comprensione dell’”individuale”, si distingue dal processo mediato dell’elaborazione concettuale (grado logico), che si rivolge invece alla comprensione dell’”universale”. Il primo ha per oggetto il bello, e la sua “attività” è appunto l’estetica; il secondo ha per oggetto il vero.

Non stiamo azzardando la sinossi di una fase, pur fondamentale, dell’evoluzione dell’idealismo nel Novecento, ma solo mettendo in risalto la singolarità di un episodio rarissimo, nella controversa vicenda del nostro passato, in cui l’archetipo intellettuale ed etico di una personalità di spicco della cultura italiana ha saputo imprimere una svolta coraggiosa allo sviluppo dell’ordinamento di uno Stato, riconciliando filosofia ed “esperienza integrale”. Paradigma di sinergia tra idealità e fattualità, “etica dei principi” ed “etica pratica”, la legge 778, per se stessa e al di là di se stessa, non si poneva ovviamente, in chiave utopica e astratta, quale incarnazione di un’ulteriore fase del divenire spirito, ma in quanto concreta esigenza, da un lato, di affiancare al governo dell’Istituzione una rinnovata tensione morale, dall’altro, e indirettamente, di evitare il pericolo di un esercizio del potere impermeabile alle urgenze che premevano al suo orizzonte, e di conseguenza condannato all’isolamento della propria autoreferenzialità.

Quali fossero, nella fattispecie, il clima e l’urgenza dell’intervento in oggetto è già stato esposto, evidenziandone gli ipotetici, ma plausibili punti di tangenza rispetto agli assiomi del suo autorevole artefice. Va rimarcata, in sede conclusiva ed entrando nel merito, l’estrema attualità, ad esempio, del divieto di affissione, in ordine ai beni di cui al primo articolo, “di cartelli e di altri mezzi di pubblicità” che ne “danneggino l’aspetto e lo stato di pieno godimento”. La relativa rimozione, viene sancito, sarà stabilita dal “Ministero dell’Istruzione Pubblica, a mezzo del prefetto o del sottoprefetto”. Il ruolo di detto Ministero è centrale: esso provvede alla notifica, ai proprietari degli immobili, “della dichiarazione del notevole interesse pubblico”, ed autorizza, o sospende, gli eventuali lavori, i cui progetti vanno presentati “alla competente Sovraintendenza dei Monumenti”. L’autorizzazione, a sua volta, viene concessa “sentito il parere della Giunta del Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti”. Ai trasgressori sono irrogate cospicue ammende, oltre alle spese inerenti “la demolizione delle opere abusivamente fatte”, che sarà eseguita d’ufficio “trascorsi quindici giorni dalla notificazione dell’ordinanza in via amministrativa”.

Incredibile dictu che un simile capovolgimento di fronte sia riuscito a passare tra le maglie di un “sistema” che l’aveva tenacemente avversato per sessant’anni, e ancor più che la risolutezza di un solo uomo abbia riscattato il fallimento di molti prima di lui. Ma se qualcuno era destinato a riuscire nell’impresa, ci piace vagheggiare che attraverso la figura di studioso maggiormente indicata ad esserne lo strumento, un invisibile atto d’imperio di quello spirito che tanto animava la sua fede abbia vanificato ogni riluttanza della venialità, dell’opportunismo e dell’ignoranza. La suggestione, forse, all’idealista Benedetto Croce sarebbe stata gradita.

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