IL RIGORE GIOMETRICO DELL’ARCHITETTURA BAROCCA E LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA COME BASI DELLA MODERNA STRUTTURA DEL SISTEMA PENALE di Ludovica Boccacci

by Lilibeth

<<Siamo tra Galilei e Spinoza, tra l’idea di un Dio che concepisce geometricamente l’universo e una natura che asseconda la metrica di Fibonacci >>[1]. Così vengono definite le opere di Francesco Borromini attraverso un’espressione che esalta le caratteristiche di un’architettura barocca rivisitata dall’interpretazione del genio borrominiano. L’arte si è fatta geometria. San Carlo alle quattro fontane sarà completata solo dopo la morte dell’architetto e vedrà la luce, per significativa coincidenza, assieme all’Etica more geometrico demonstrata [2]. Coincidenza significativa perché l’architettura barocca e con sé il Seicento sotto ogni profilo si fanno portatori di una rivoluzione, di un mutamento dell’immagine dell’universo. A livello artistico, prende corpo la perfezione geometrica, di cui il Borromini fu uno dei massimi esponenti come evidenziano le sue opere, e il rigore costruttivo che influenzò in un momento successivo anche l’architettura di Guarino Guarini. Cambiano anche le idee sui rapporti tra scienza e società e tra sapere scientifico e fede religiosa come illustrato da Baruch Spinoza nella sua famosa opera sopra citata. Nasce e si sviluppa, altresì, in questo periodo il metodo scientifico, espresso con linguaggio matematico, promosso da Galileo Galilei. In contrasto con la tradizione aristotelica, Galilei pose l’esperimento come strumento a base dell’indagine sulle leggi della natura, strumento che si distingue dalla comune osservazione della natura perché segue ad un’attenta formulazione teorica, ovvero ad un’ipotesi che sia in grado di condurre l’esperienza ad un risultato fondato e non arbitrario. Anche l’esperimento mentale è stato ampiamente utilizzato. Lo stesso Immanuel Kant, riferendosi a Galilei e Torricelli e agli esperimenti realizzati da quest’ultimi, affermava che << […] Essi compresero che la ragione vede solo ciò che lei stessa produce secondo il proprio disegno, e che […] essa deve costringere la natura a rispondere alle sue domande; e non lasciarsi guidare da lei, per dir così, colle redini; perché altrimenti le nostre osservazioni, fatte a caso e senza un disegno prestabilito, non metterebbero capo a una legge necessaria […] >>[3]. Il metodo galileiano si incentra su due aspetti principali: quello che viene definito dallo stesso Galilei come sensata esperienza, ovvero l’esperimento attentamente formulato, e la necessaria dimostrazione, ossia un’analisi rigorosa dei risultati dell’esperienza in grado di fornire esiti universali in modo necessario e non opinabile, espressione della legge scientifica.

Proprio da questa rivoluzione scientifica deriva la concezione moderna della natura e della scienza: la natura intesa come ordine oggettivo, distaccata dalla dimensione spirituale, determinato da causa-effetto e governato da leggi; la scienza come sapere sperimentale-matematico e universalmente valido che ha come fine ultimo la conoscenza del mondo e delle sue leggi.

Se il rigore geometrico tipico dell’architettura barocca e il ricorso alle leggi scientifiche si sviluppano nel Seicento, non possono, dunque, non rilevarsi le profonde ripercussioni che hanno avuto in generale nel mondo moderno e, nello specifico, nel sistema penale italiano, incentrato sul rapporto di causalità tra condotta umana ed evento, quale criterio di imputazione oggettiva del fatto al soggetto. Si tratta di un tema che occupa un posto fondamentale nella storia del diritto penale, segnando il passaggio da una responsabilità per fatto altrui ad una responsabilità per fatto proprio. Oggetto di diverse teorie, il problema della causalità della condotta umana deriva, innanzitutto, dal fatto che ogni evento è il risultato di una pluralità di condizioni, dunque la causa in senso logico-naturalistico non è altro che l’insieme delle condizioni necessarie e sufficienti per il suo verificarsi. In secondo luogo, deve considerarsi che la condotta umana integra solo alcune ma non tutte le condizioni sopra menzionate, posto che con l’azione dell’uomo concorrono sempre ulteriori condizioni esterne. In terzo luogo, deve rilevarsi che non sempre tutti i fattori causali rientrano nella sfera di dominabilità umana. Il problema che le varie teorie hanno tentato di risolvere, quindi, sta nello stabilire quando la condotta umana, pur concorrendo naturalisticamente all’evento, possa dirsi giuridicamente causa dello stesso[4].

Ora, data a volte l’impossibilità di spiegare in termini naturalistici un dato evento, la dottrina ha cercato di apportare dei correttivi alla teoria della condicio sine qua non e ha elaborato la cosiddetta teoria della causalità scientifica, che oggi è quella accolta dalla dottrina prevalente[5]. Per la causalità scientifica, dunque, l’azione è causa dell’evento quando, secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico, l’evento è conseguenza certa o altamente probabile dell’azione, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato con certezza o elevata probabilità se il soggetto si fosse astenuto dal compimento dell’azione. In merito a tale definizione, si deve necessariamente sottolineare il fatto che essa prenda in considerazione il problema causale sotto il profilo della causalità dell’azione, pur potendo applicare quanto stabilito al reato omissivo con i dovuti adeguamenti data la differenza dei due tipi di reato e le peculiarità della causalità omissiva.

La causalità scientifica prevede l’utilizzazione imprescindibile delle leggi scientifiche, aventi validità generale, sia universali, che esprimono una regolarità di successioni dei fenomeni, non smentita da eccezioni, sia statistiche, aventi base probabilistica, che esprimono successioni di fenomeni soltanto in una certa percentuale per il subentrare di fattori ignoti. Considerata l’insufficienza delle scienze naturali, questa teoria prevede il ricorso anche al sapere probabilistico che, seppur non sorretto da leggi scientifiche, è pur sempre attendibile perché razionalmente fondato, nonché alle massime di esperienza, ossia le esperienze generalizzate. Per miglior scienza ed esperienza si intende, quindi, il sapere scientifico complessivamente considerato.

Qui si evince la connessione tra l’arte barocca, il pensiero seicentesco e il moderno diritto penale del fatto: il ricorso al sapere scientifico come strumento di accertamento causale. La causalità scientifica, infatti, esige che il caso concreto sia risolto col metodo scientifico, consistente appunto nella c.d. sussunzione dello stesso sotto leggi scientifiche di copertura o sotto il sopramenzionato sapere probabilistico. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte Suprema che, nella sentenza Franzese[6], una delle più celebri pronunciate dalla Corte in materia penale, ha sostenuto la non decisività dell’individuazione del coefficiente probabilistico che supporta la legge di copertura ai fini della prova del nesso causale tra la concreta condotta posta in essere dal soggetto agente e l’evento concreto occorso alla vittima. Secondo le Sezioni Unite, non è possibile dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, in quanto il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta dell’agente sia stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”. Ciò che è decisivo ai fini dell’affermazione del nesso causale è quello che nella sentenza Franzese viene definito come la verifica della “specifica applicabilità [della legge scientifica o della massima di esperienza] nella fattispecie concreta”, che dipende dall’impossibilità di spiegare ex post l’evento concreto occorso alla vittima come conseguenza di decorsi causali alternativi, ai quali l’agente sia rimasto estraneo[7].

Il controllo dell’azione come condicio, certa o probabile, deve essere effettuato ex post, ad evento avvenuto, con cognizione del come si sono succeduti i fenomeni, tramite il procedimento dell’eliminazione mentale, il c.d. giudizio controfattuale, per cui, eliminata mentalmente la condotta, l’evento non si sarebbe verificato con certezza o con elevata probabilità scientifica. Dunque, si tratta di un tipo di controllo che si effettua sulla base non solo della regolarità astratta della successione di quella certa condotta e di quel determinato evento, così espressa dal sapere scientifico, bensì anche sulla base della accertata assenza di fattori causali alternativi[8].

Il rilievo storico della sentenza Franzese, tuttavia, risiede altrove, sul piano processuale, nell’aver introdotto rilevanti novità in merito ai rapporti tra le categorie del diritto penale sostanziale e la logica del ragionamento probatorio[9]. Tra i principi di diritto enunciati, la Suprema Corte sostiene, infatti, che l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, ovvero ciò che si definisce il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta del soggetto agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio, secondo la comune regola dell’in dubio pro reo ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen. Con la sentenza in commento, si afferma per la prima volta, in maniera chiara e netta, un preciso standard probatorio, per cui il giudice dovrà necessariamente affermare, all’esito del contraddittorio tra le parti, al di là di ogni ragionevole dubbio che, nel caso concreto, non esistono altre possibili spiegazioni dell’evento diverse da quella formulata dall’accusa. In caso contrario, egli sarà tenuto a pervenire ad una sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.    

Alla luce di quanto detto, pertanto, si può affermare che la c.d. legge scientifica di copertura consente al pubblico ministero di formulare una ipotesi di spiegazione causale dell’evento concreto che includa la condotta concreta ascritta all’imputato nel novero delle condiciones sine quibus non di quell’evento e con la quale il giudice dovrà confrontarsi, insieme alle altre possibili spiegazioni proposte dalla difesa o ipotizzabili ex officio, ai fini del giudizio.

Rispetto a quanto esposto circa il collegamento tra il momento di nascita del metodo scientifico e l’applicazione di esso nell’ambito dell’accertamento causale in sede penale, deve, tuttavia, sottolinearsi una differenza significativa. Il problema del nesso di causalità non può essere circoscritto all’ambito della realtà naturale ed ancor meno confuso con il giudizio causale che domina la ricerca scientifica. Diverso è, infatti, l’obiettivo che si prefigge lo scienziato nello studio dei legami causali tra fenomeni naturali e l’obiettivo proprio del giurista. Il rapporto causale non costituisce solo una categoria di diritto sostanziale poiché, nell’ambito del processo penale, il nesso di causalità ha quale fine ultimo quello di decidere in merito alla responsabilità dell’imputato, presunto autore del fatto. Ciò che rileva davvero, dunque, non è tanto sapere se l’azione sia stata causa dell’evento, quanto piuttosto sapere se azione ed evento siano oggettivamente imputabili al soggetto accusato, onde evitare risultati aberranti. In un momento successivo il giudice dovrà procedere anche all’accertamento, sotto il profilo soggettivo, dell’attribuibilità del fatto all’agente, ai fini della decisione sulla responsabilità penale di esso per un determinato fatto di reato.

Lo stesso Antolisei, nell’ambito della sua teoria della causalità umana, affermava che la questione giuridica del nesso causale non è altro che una frazione del problema dell’imputazione, così sottolineando il rilievo pratico del rapporto causale ai fini dell’accertamento giudiziale. Aggiunge, altresì, l’illustre Giurista che il giurista non cerca la causa naturale di un evento, risultato a cui mira lo scienziato, ma cerca l’autore dello stesso.


IMMAGINE DI COPERTINA: LA CUPOLA DI SAN LORENZO, OPERA DI G. GUARINI (TORINO)

[1] Vedi Antonio Rocca in Artribune;

[2] Vedi Spinoza, Etica more geometrico demonstrata

[3] I. Kant, Critica della ragion pura, ed. originaria 1781;

[4] F. Mantovani, Diritto penale, Parte generale, Cedam, 2017, pag. 137;

[5] Tra gli altri, Fiandaca-Musco, Mantovani, Padovani, Fiore, Delpino;

[6] Cass., Sez. Un., 10/7/2002, in Cass. pen., 2002, 3643;

[7] Nello stesso senso oggi, Blaiotta, Causalità giuridica, Giappichelli, 2010, p. 342: ai fini della spiegazione causale “il coefficiente probabilistico non è davvero importante. Ciò che è veramente cruciale è che non sia alla vista una diversa, plausibile ipotesi eziologica” dell’evento concreto alla luce delle evidenze disponibili;

[8] Cfr. R. Bartoli, La recente evoluzione giurisprudenziale sul nesso causale nelle malattie professionali da amianto, in Diritto penale contemporaneo, n. 3-4/2014;

[9] Vedi F. Viganò, Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese, in Diritto penale contemporaneo, 3/2013, pag. 380 e ss.;

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