IL PATRIMONIO CULTURALE TRA DIRITTO E STORIA di Ilaria Mariateresa Russillo

by Lilibeth

L’attenzione al concetto di patrimonio culturale in genere nasce dalla convinzione che senza cultura non c’è coscienza né identità.

La definizione di patrimonio culturale è contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n- 42/2004), che all’art. 2 indica come elementi del patrimonio culturale i “beni culturali” ed i “beni paesaggistici”, rinviando per i primi ai beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali “testimonianze aventi valore di civiltà” e, per i secondi, ai beni costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. La formula “testimonianza avente valore di civiltà” nacque in seno ai lavori della Commissione Franceschini (Commissione d’indagine istituita con la l. 26 aprile 1964, n. 310, per la Tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio), durante i quali emerse l’insufficienza del sistema di tutela del patrimonio culturale e la profonda crisi della consapevolezza della sua importanza nella coscienza sociale in Italia in quel preciso momento storico[i].

Il termine “testimonianza” mostra il duplice aspetto dell’essere soggetti ed oggetti del rapporto con la cultura e coniuga i princìpi della “conservazione” della tradizione e della sua “valorizzazione” in chiave futura, che costituiscono i cardini della tutela del patrimonio culturale. In quest’ottica, soprattutto gli studiosi del diritto hanno il còmpito di comprendere e di far comprendere l’oggetto e le modalità di tutela dei beni culturali genericamente intesi, garantendo la neutralità da estemporanee logiche politiche, economiche e commerciali[ii].

La consapevolezza della necessità di tutelare il c.d. patrimonio culturale non nasce in un’epoca distante rispetto a quella in cui si sviluppò l’idea generale di cultura. Occorre, peraltro, distinguere la spontanea percezione nell’uomo del legame fra cultura e identità, che rende, dunque, la difesa ed il rispetto della propria cultura aspetti dell’appartenenza territoriale e sociale ad un popolo (si pensi all’antica Grecia), dalla consapevolezza della necessità di predisporre gli strumenti tecnici per attuare una tutela dell’identità culturale di un popolo, che si può rintracciare nelle origini dell’ordinamento romano. A partire dal periodo di consolidamento delle istituzioni repubblicane a Roma, si nota una crescente attenzione per il fenomeno “cultura”, che aveva fatto il suo ingresso tramite i contatti con la Grecia: in varie forme, seppur con la preminenza delle arti figurative, la cultura trova spazio nella civiltà romana, che mostra subito la preoccupazione di predisporre strumenti di tutela primordiali di quanto venisse considerato di interesse per la collettività. In particolare, secondo Cicerone agli edili venne sùbito affidato il còmpito di vigilare su tutto ciò che era di ornamento alla città[iii]. L’approccio risulta essere, quindi, di natura, per così dire, estetica: ci si appropria della cultura in funzione della progressione, del miglioramento della conoscenza; ciò è evidente a partire, ad esempio, dalla prassi intrapresa dalle famiglie aristocratiche che commissionavano opere scultoree ad “imperitura memoria” dei patres nonché dal sorgere dei primi circoli culturali dove trovano spazio la filosofia, la letteratura, la musica. Il rapporto con la cultura, in altri termini, è di natura strettamente personale, è legato ad una pulsione spontanea. Questa progressione della civiltà manifesta l’impulso connaturato dell’essere umano verso quello che Platone definiva il Bello, quale εἶδoϛ[iv].

In epoca imperiale, invece, si sviluppa la tendenza ad usare la cultura come strumento politico: Augusto diede il via ad un monumentalismo pubblico senza precedenti, che divenne carattere tipico della civiltà romana. Infatti, le opere d’arte in genere erano identificate con la figura dello stesso imperatore, nella prospettiva per cui tutto ciò che caratterizzava esteriormente la civiltà romana era considerato un “affare di interesse pubblico”[v].

Il prodotto dell’identificazione fra cultura e civitas, poi populus, poi princeps, fu l’apprestamento  immediato di strumenti di tutela: azioni di ius civile potevano essere proposte in forma popolare (ad es., l’actio iniuriarum in caso di danneggiamento o lesione di un bene di interesse o di uso collettivo). Accanto alle actiones, i cittadini all’occorrenza potevano richiedere l’intervento dei magistrati, degli edili o dei pretori, per ottenere l’emanazione di interdicta[vi], tramite i quali si ordinava la cessazione di un certo comportamento di carattere lesivo. Si rinvengono, inoltre, forme particolari di regolamentazione della proprietà di beni di rilevanza pubblica; soprattutto nella legislazione imperiale si rinviene un’attenzione crescente per la disciplina della nuova proprietà edilizia, sottoposta a sanzioni e interventi coercitivi nelle ipotesi di violazione di regole urbanistiche, la maggior parte delle quali poste in funzione di un interesse collettivo alla fruizione del paesaggio.

Le tendenze filo-culturali proseguirono in un crescendo che cessò solo con la caduta dell’impero nella pars Occidentis (476 d.C.) e con la caduta dell’Impero romano d’Oriente (1453 d.C.).

Sarà, quindi, la Chiesa, dopo l’inizio del nuovo millennio e per diversi secoli, a preservare con i propri mezzi il patrimonio culturale della nostra civiltà, costituendo anche un modello per la formazione dei sistemi di tutela dei successivi regni italici. I diversi conflitti che hanno segnato la storia dell’Europa, a partire dai secoli illuminati, hanno determinato un rinnovamento della consapevolezza della necessità di preservare i patrimoni culturali nazionali in una nuova dimensione universalistica. Il valore della cultura e il dovere ineluttabile per gli ordinamenti nazionali e transazionali di tutelarla hanno assunto definitivamente un carattere giuridico all’indomani del secondo conflitto mondiale: mentre l’art. 9 della Costituzione italiana sancisce che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»; a livello internazionale, la Convenzione de l’Aja del 14 marzo 1954, per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, considera beni culturali «beni mobili o immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici di arte o di storia, religiosi o laici, le località archeologiche, i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico, le opere d’arte, i manoscritti, libri e altri oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, nonché le collezioni scientifiche di libri o archivi, gli edifici che conservano ed espongono i beni culturali mobili, e i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali». In realtà, al di là delle enunciazioni di principio, l’Italia ha ritardato di apprestare una disciplina che si possa definire tale per la tutela del patrimonio culturale: diversi passaggi sono occorsi prima di giungere alla promulgazione del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in cui sono condensate le norme principali che, nel rispetto del nuovo art. 117 della Costituzione, disciplinano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. L’intera normativa ruota intorno ai rapporti tra le due attività di “tutela” e “valorizzazione” e alla ripartizione tra Stato ed enti pubblici territoriali delle rispettive funzioni: la ‘tutela dei beni culturali’ consiste, secondo l’art. 3 comma 1 del Codice, «nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione». Distinta dalla “tutela”, ma ad essa inscindibilmente collegata, è la “valorizzazione” che, secondo l’art. 6 comma 1 del Codice, «consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso».

In ogni caso, i riferimenti a concetti del passato nell’ampia tematica dei beni culturali devono essere riattualizzati in prospettiva moderna, tenendo conto del nuovo assetto sociale e della specifica utilità pubblica del bene.


[i] https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/02/Patrimonio-culturale-profili-giuridici-e-tecniche-di-tutela.pdf.

[ii] M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976.

[iii] M. T. Cicerone, Actio in Verrem, II 4, 3-6.

[iv] Platone, Fedro, 250c 8-e.

[v] F. Vassalli, Sul rapporto tra le res publicae e le res fiscales, ora in Studi giuridici, vol. II, Giuffrè, Milano 1960.

[vi] Giustiniano, Digesto, 43.24.11.1-2.

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